Statuto dellâAssociazione Sindacale
âUnione Frontalieri Italiani in Svizzera (UFIS)â
Art. 1 â Denominazione e sede
Ă costituita lâassociazione sindacale denominata âUnione Frontalieri Italiani in Svizzera (UFIS)â, in forma apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. La sede legale è stabilita in Italia, presso lâindirizzo definito dallâatto costitutivo, ed eventualmente trasferibile con delibera del Direttivo.
Art. 2 â FinalitĂ
Lâassociazione ha lo scopo di rappresentare e tutelare i lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, promuovendo la difesa dei loro interessi collettivi e generali di carattere economico, sociale, giuridico e previdenziale.
In particolare UFIS si propone di:
- Affrontare e promuovere iniziative su tematiche di interesse generale che riguardano la condizione dei lavoratori frontalieri.
- Intervenire presso le istituzioni italiane e svizzere per questioni collettive che incidono sulla vita lavorativa, fiscale, previdenziale e sociale dei frontalieri.
- Promuovere iniziative di informazione, formazione e aggiornamento su temi comuni a tutti i frontalieri.
- Collaborare con enti, associazioni e sindacati per la difesa di interessi comuni.
- Promuovere la solidarietĂ e la coesione sociale dei lavoratori frontalieri.
Nota importante: il sindacato non si occuperĂ di contratti o problematiche individuali dei singoli soci. Eventuali situazioni personali o richieste specifiche potranno essere valutate dal Direttivo, che deciderĂ caso per caso se intervenire.
Art. 3 â Durata
Lâassociazione ha durata illimitata.
Art. 4 â Soci
Possono aderire a UFIS tutti i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, nonchĂŠ coloro che condividono le finalitĂ dellâassociazione.
I soci si dividono in:
â Fondatori: i sottoscrittori dellâatto costitutivo, non modificabili.
â Ordinari: coloro che aderiscono successivamente.
â Sostenitori: chi contribuisce con donazioni o servizi.
Art. 5 â Diritti e doveri dei soci
I soci ordinari e sostenitori hanno diritto di partecipare alle attivitĂ associative e di essere informati sulle decisioni degli organi sociali, ma hanno ruolo consultivo.
I soci hanno il dovere di:
- Rispettare lo statuto, il regolamento e le decisioni degli organi sociali.
- Versare la quota associativa annuale, se prevista.
Art. 6 â Organi sociali
Sono organi dellâassociazione:
LâAssemblea dei soci (organo consultivo).
- Il Presidente.
- Il Vicepresidente.
- Il Tesoriere.
- Il Direttivo.
Art. 7- Cariche sociali
Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere vengono votate ed elette esclusivamente dai Fondatori e, fatta eccezione per il primo anno, anche dal Direttivo. Le cariche stesse saranno rinnovate annualmente a maggio, in concomitanza con lâapprovazione del bilancio.
Le Cariche, verranno definite e rinnovate, con possibilitĂ di conferma, sostituzione o ampliamento dei membri, tramite decisione congiunta dei Fondatori e del Direttivo stesso.
Art. 8 â Fondatori
Il gruppo dei Fondatori è definito dallâatto costitutivo e non può essere modificato.
Se uno o piĂš fondatori decidono di dimettersi dal sindacato, le eventuali cariche da essi ricoperte passano agli altri membri fondatori; contestualmente i Fondatori e il direttivo, provvederanno a una votazione immediata per coprire gli eventuali ruoli vacanti.
Art. 9- Direttivo
Il Direttivo è lâorgano che, insieme ai Fondatori, ha potere decisionale sulle scelte
principali dellâassociazione. I membri del Direttivo vengono eletti dai Fondatori e dopo il primo mandato da Fondatori e Direttivo. Il Direttivo partecipa attivamente alle assemblee, discute, vota i punti iscritti allâordine del giorno e le decisioni da prendere in merito ad attivitĂ , azioni e bilancio dellâassociazione. Al Direttivo compete inoltre la facoltĂ di proporre iniziative, programmi e modifiche organizzative, da sottoporre allâapprovazione dei Fondatori e del Direttivo stesso anche quando riguardino aspetti strategici.
Art. 10- Risorse economiche
Le risorse dellâassociazione derivano da:
- Quote associative annuali.
- Donazioni e lasciti.
- Contributi di enti pubblici e privati.
- Eventuali attivitĂ compatibili con le finalitĂ associative.
Art. 11- Gestione economica
Lâassociazione è autorizzata a:
- Ricevere donazioni e contributi.
- Raccogliere quote associative.
- Erogare rimborsi spese documentati ai membri.
- Effettuare pagamenti e compensi per attivitĂ e servizi resi allâassociazione.
Art. 12- Bilancio
Il bilancio è annuale e chiude al 31 maggio di ogni anno.
Entro tale data deve essere presentato dal Tesoriere e approvato dai Fondatori e dal Direttivo.
Art. 13- Scioglimento
In caso di scioglimento, deliberato dai Fondatori e dal Direttivo con maggioranza qualificata, il patrimonio sarĂ devoluto ad associazioni con finalitĂ analoghe o a fini di pubblica utilitĂ , salvo diversa disposizione di legge.
Art. 14 â Norme finali
Per quanto non previsto dal presente statuto, si farĂ riferimento al regolamento interno redatto dai soci fondatori e si applicano le norme del Codice Civile e della legislazione vigente in materia di associazioni e sindacati.