Statuto dell’Associazione Sindacale
“Unione Frontalieri Italiani in Svizzera (UFIS)”


Art. 1 – Denominazione e sede


È costituita l’associazione sindacale denominata “Unione Frontalieri Italiani in Svizzera (UFIS)”, in forma apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. La sede legale è stabilita in Italia, presso l’indirizzo definito dall’atto costitutivo, ed eventualmente trasferibile con delibera del Direttivo.


Art. 2 – Finalità

L’associazione ha lo scopo di rappresentare e tutelare i lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, promuovendo la difesa dei loro interessi collettivi e generali di carattere economico, sociale, giuridico e previdenziale.
In particolare UFIS si propone di:

  • Affrontare e promuovere iniziative su tematiche di interesse generale che riguardano la condizione dei lavoratori frontalieri.
  • Intervenire presso le istituzioni italiane e svizzere per questioni collettive che incidono sulla vita lavorativa, fiscale, previdenziale e sociale dei frontalieri.
  • Promuovere iniziative di informazione, formazione e aggiornamento su temi comuni a tutti i frontalieri.
  • Collaborare con enti, associazioni e sindacati per la difesa di interessi comuni.
  • Promuovere la solidarietà e la coesione sociale dei lavoratori frontalieri.
    Nota importante: il sindacato non si occuperà di contratti o problematiche individuali dei singoli soci. Eventuali situazioni personali o richieste specifiche potranno essere valutate dal Direttivo, che deciderà caso per caso se intervenire.

Art. 3 – Durata

L’associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Soci


Possono aderire a UFIS tutti i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, nonché coloro che condividono le finalità dell’associazione.
I soci si dividono in:
– Fondatori: i sottoscrittori dell’atto costitutivo, non modificabili.
– Ordinari: coloro che aderiscono successivamente.
– Sostenitori: chi contribuisce con donazioni o servizi.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci


I soci ordinari e sostenitori hanno diritto di partecipare alle attività associative e di essere informati sulle decisioni degli organi sociali, ma hanno ruolo consultivo.
I soci hanno il dovere di:

  • Rispettare lo statuto, il regolamento e le decisioni degli organi sociali.
  • Versare la quota associativa annuale, se prevista.

Art. 6 – Organi sociali

Sono organi dell’associazione:
L’Assemblea dei soci (organo consultivo).

  • Il Presidente.
  • Il Vicepresidente.
  • Il Tesoriere.
  • Il Direttivo.

Art. 7- Cariche sociali


Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere vengono votate ed elette esclusivamente dai Fondatori e, fatta eccezione per il primo anno, anche dal Direttivo. Le cariche stesse saranno rinnovate annualmente a maggio, in concomitanza con l’approvazione del bilancio.
Le Cariche, verranno definite e rinnovate, con possibilità di conferma, sostituzione o ampliamento dei membri, tramite decisione congiunta dei Fondatori e del Direttivo stesso.

Art. 8 – Fondatori

Il gruppo dei Fondatori è definito dall’atto costitutivo e non può essere modificato.
Se uno o più fondatori decidono di dimettersi dal sindacato, le eventuali cariche da essi ricoperte passano agli altri membri fondatori; contestualmente i Fondatori e il direttivo, provvederanno a una votazione immediata per coprire gli eventuali ruoli vacanti.

Art. 9- Direttivo


Il Direttivo è l’organo che, insieme ai Fondatori, ha potere decisionale sulle scelte
principali dell’associazione. I membri del Direttivo vengono eletti dai Fondatori e dopo il primo mandato da Fondatori e Direttivo. Il Direttivo partecipa attivamente alle assemblee, discute, vota i punti iscritti all’ordine del giorno e le decisioni da prendere in merito ad attività, azioni e bilancio dell’associazione. Al Direttivo compete inoltre la facoltà di proporre iniziative, programmi e modifiche organizzative, da sottoporre all’approvazione dei Fondatori e del Direttivo stesso anche quando riguardino aspetti strategici.

Art. 10- Risorse economiche


Le risorse dell’associazione derivano da:

  • Quote associative annuali.
  • Donazioni e lasciti.
  • Contributi di enti pubblici e privati.
  • Eventuali attività compatibili con le finalità associative.

Art. 11- Gestione economica


L’associazione è autorizzata a:

  • Ricevere donazioni e contributi.
  • Raccogliere quote associative.
  • Erogare rimborsi spese documentati ai membri.
  • Effettuare pagamenti e compensi per attività e servizi resi all’associazione.

Art. 12- Bilancio


Il bilancio è annuale e chiude al 31 maggio di ogni anno.
Entro tale data deve essere presentato dal Tesoriere e approvato dai Fondatori e dal Direttivo.

Art. 13- Scioglimento


In caso di scioglimento, deliberato dai Fondatori e dal Direttivo con maggioranza qualificata, il patrimonio sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 14 – Norme finali


Per quanto non previsto dal presente statuto, si farà riferimento al regolamento interno redatto dai soci fondatori e si applicano le norme del Codice Civile e della legislazione vigente in materia di associazioni e sindacati.