Nuovo Protocollo Frontalieri Italia–Svizzera

Nuovo Protocollo Frontalieri Italia–Svizzera

La fonte normativa e la natura dell’atto

Le modifiche che riguardano i frontalieri italiani derivano dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 217, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025, che ratifica ed esegue il Protocollo di modifica dell’Accordo Italia–Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato nel 2024. La legge è un atto interno, mentre il Protocollo acquisterà efficacia internazionale solo dopo lo scambio delle notifiche diplomatiche tra Italia e Svizzera, con entrata in vigore dal primo giorno del mese successivo alla seconda notifica. Si tratta quindi di un accordo bilaterale di natura fiscale e amministrativa, non di una legge ordinaria unilaterale.

Il cambio di modello: da regime storico a regime concorrente

Prima della ratifica, il frontalierato si basava su un assetto consolidato: i lavoratori frontalieri “storici” erano tassati pressoché esclusivamente alla fonte in Svizzera, non avevano obblighi dichiarativi in Italia sul reddito da lavoro e lo status di frontaliere era definito in modo principalmente qualitativo, senza limiti numerici sul telelavoro o sul rientro quotidiano. Il nuovo Protocollo introduce un regime più complesso: concorrenza fiscale tra Svizzera e Italia per i nuovi frontalieri, disciplina strutturale del telelavoro, limite numerico al mancato rientro e un incremento della cooperazione amministrativa e dei controlli.

Vecchi e nuovi frontalieri: due percorsi distinti

Il Protocollo distingue tra vecchi frontalieri, che mantengono il regime storico e la tassazione esclusiva alla fonte svizzera, e nuovi frontalieri, che ricadono nel nuovo regime fiscale concorrenziale. Questa distinzione incide solo su tassazione e obblighi dichiarativi. Le norme che definiscono lo status di frontaliere (telelavoro e rientro quotidiano) si applicano invece a tutti i frontalieri, perché riguardano la qualificazione stessa del frontalierato.

Il telelavoro: conferma della soglia del 25% dopo la fase COVID

Il telelavoro transfrontaliero non viene introdotto dal Protocollo. Durante la pandemia era stato liberalizzato in via eccezionale, senza limiti rigidi. Terminata la fase emergenziale, l’assetto europeo è tornato alla soglia del 25%, che rappresenta lo standard ordinario nel lavoro transfrontaliero. Il Protocollo conferma tale soglia e la collega direttamente allo status di frontaliere: entro il 25% del tempo annuo lavorato dall’Italia, il lavoro è assimilato a quello svolto in Svizzera. È importante sottolineare che l’Italia non ha ottenuto un allineamento con Francia, Germania e Austria, Paesi che hanno negoziato accordi più favorevoli e flessibili. Per i frontalieri italiani il telelavoro non è un diritto e resta subordinato alle scelte dei datori di lavoro, con un effetto di disparità rispetto agli altri Paesi confinanti.

Il rientro quotidiano e il nuovo limite dei 45 giorni

Nel regime precedente il rientro quotidiano al domicilio era un requisito qualitativo: il frontaliere era definito tale perché rientrava abitualmente al proprio domicilio principale in Italia, senza un limite numerico. Con il nuovo Protocollo il rientro diventa un requisito quantitativo: il frontaliere può non rientrare fino a 45 giorni all’anno per motivi professionali, con esclusione dei giorni di ferie e malattia. Il superamento può determinare la perdita dello status di frontaliere e l’applicazione della disciplina ordinaria internazionale. Il passaggio da criterio qualitativo a parametro numerico rende la disciplina misurabile e controllabile, e consente verifiche incrociate che prima non erano possibili.

La retroattività applicata al 2024

Il Protocollo stabilisce che le norme su telelavoro (25%) e mancato rientro (45 giorni) si applichino retroattivamente dal 1° gennaio 2024, benché la ratifica sia avvenuta alla fine del 2025 e il Protocollo non sia ancora in vigore. Nel 2024 non esistevano istruzioni operative né sistemi di tracciamento. UFIS considera la retroattività criticabile, poiché incide su comportamenti già compiuti senza che fossero note le regole da applicare.

Il nuovo regime fiscale per i nuovi frontalieri

Per i nuovi frontalieri si abbandona il modello storico basato sulla sola imposta alla fonte svizzera. Il nuovo sistema è concorrenziale: la Svizzera continuerà a prelevare l’imposta alla fonte, mentre l’Italia assoggetterà il reddito all’IRPEF. Si tratta di un cambiamento significativo, perché crea per la prima volta una doppia compliance fiscale su un reddito da lavoro dipendente già sottoposto a prelievo all’estero.

Le fasce IRPEF e la riduzione della fascia centrale dal 35% al 33%

Il reddito da lavoro frontaliero dei nuovi frontalieri sarà tassato secondo le aliquote IRPEF italiane: 23% fino a 28.000 euro, 33% tra 28.000 e 50.000 euro e 43% oltre 50.000 euro. La fascia centrale, tradizionalmente fissata al 35%, è stata ridotta al 33%, con una diminuzione di due punti percentuali. La riduzione assume rilievo minimo poiché molti redditi frontalieri si collocano in quella fascia e non porta reali benefici.

Obbligo del Modello 730 e introduzione del regime sanzionatorio

Per i nuovi frontalieri viene introdotto l’obbligo annuale di presentare in Italia il Modello 730 o il Modello Redditi, indicando il reddito percepito in Svizzera e l’imposta prelevata alla fonte. Questo obbligo non esisteva e la sua introduzione comporta l’applicazione del regime sanzionatorio ordinario previsto per i contribuenti residenti in caso di omessa dichiarazione, dichiarazione infedele o errori. Si tratta di una novità rilevante: prima non esisteva alcun obbligo dichiarativo e, conseguentemente, non esisteva alcun rischio sanzionatorio collegato ai redditi svizzeri.

Decorrenza dal 2026 e primo 730 nel 2027

Gli obblighi fiscali e dichiarativi non decorrono dal 2024 ma dal 2026, con prima presentazione del 730/2027 relativo ai redditi del 2026. Si crea così una distinzione temporale: status dal 2024, fiscalità dal 2026.

Controlli e scambio dati tra Italia e Svizzera

Il nuovo Protocollo introduce un rafforzamento della cooperazione fiscale e amministrativa tra Italia e Svizzera e abilita per la prima volta scambi automatici di informazioni riguardanti i frontalieri. Nel precedente regime non esistevano controlli incrociati sistematici: la Svizzera non trasmetteva dati di dettaglio sulle presenze o sul telelavoro e l’Italia non poteva verificare la correttezza del prelievo alla fonte. Con il nuovo quadro le autorità potranno verificare sia i requisiti di status (rispetto della soglia del 25% di telelavoro e del limite dei 45 giorni) sia, per i nuovi frontalieri, la corretta dichiarazione fiscale. Il sistema ha una finalità non solo informativa ma ispettiva e sanzionatoria, poiché permette di accertare eventuali inadempimenti e applicare le sanzioni previste per i nuovi obblighi fiscali. Si passa così da un sistema basato sulla fiducia e sull’autocertificazione a un sistema basato su verifiche incrociate, dati condivisi e controlli effettivi.

Le criticità operative e gli effetti attesi

Il nuovo assetto produrrà una serie di criticità: aumento della burocrazia per i lavoratori, duplicazione degli adempimenti fiscali (Svizzera e Italia), assenza di un diritto al telelavoro, asimmetria rispetto agli altri Paesi confinanti, necessità di tracciamento retroattivo del 2024, rischio sanzionatorio per i nuovi frontalieri, e una maggiore esposizione ai controlli fiscali tramite scambio dati. Le aziende dovranno adeguarsi a sistemi di registrazione e tracciamento, mentre i lavoratori dovranno gestire obblighi fiscali multipli e verificabili.

La posizione UFIS

UFIS osserva che il nuovo Protocollo, pur introducendo elementi di modernizzazione amministrativa, si inserisce in un quadro normativo che appare non allineato ai principi europei in materia di mobilità transfrontaliera, coordinamento fiscale e libertà di passaggio dei lavoratori. Il risultato è un modello di frontalierato più complesso e più burocratico, che accentua le differenze con gli accordi che la Svizzera ha concluso con Francia, Germania e Austria, anziché ridurle.

Dal punto di vista tecnico, il Protocollo consolida un sistema di frontalierato non armonizzato rispetto alle soluzioni europee, caratterizzato da:
• limiti più restrittivi sul telelavoro;
• assenza di una disciplina sulla mobilità professionale paragonabile agli standard UE;
• introduzione di doppi adempimenti fiscali non accompagnati da misure di semplificazione;
retroattività priva di adeguate garanzie di certezza del diritto;
• rafforzamento dei controlli e dello scambio dati con finalità anche sanzionatorie.

Invece di favorire la convergenza normativa e l’integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, il Protocollo determina nuove asimmetrie normative e oneri aggiuntivi, creando un frontalierato italiano che rischia di essere meno competitivo e meno tutelato rispetto agli altri frontalieri europei. Tali criticità non sembrano coerenti con la traiettoria dell’Unione Europea, che promuove la semplificazione, la non discriminazione e la rimozione delle barriere amministrative nei rapporti transfrontalieri.

UFIS ritiene pertanto che il Protocollo necessiti di un disegno correttivo complessivo, volto a ristabilire la coerenza tra disciplina bilaterale e standard europei e ad evitare che i lavoratori frontalieri italiani continuino a operare in un contesto normativo eccezionale anziché convergente. Senza un intervento in tal senso, il frontalierato rischia di trasformarsi in una condizione svantaggiata e frammentata, in contrasto con gli indirizzi di integrazione economica e di tutela del lavoro transfrontaliero presenti in UE.